Art. 4.
(Assenze per aggiornamento).

      1. Nel rapporto di lavoro del ricercatore sono previsti periodi di studio o di ricerca, anche in ambiti estranei all'azienda e nel territorio di un altro Stato. A tale fine la contrattazione individuale e collettiva di lavoro garantisce un periodo di aspettativa retribuita.
      2. I contratti individuali e collettivi di lavoro garantiscono le retribuzioni durante la partecipazione a congressi, soggiorni di studio, altre iniziative di aggiornamento culturale e professionale di interesse per l'attività svolta.
      3. Le assenze motivate dallo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 danno diritto alla conservazione del posto in tutti i tipi di contratto previsti dalla normativa vigente.